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Tariffe e deontologia

Avv. Romualda Grillone
Disclaimer Lo Studio dell'Avv. Romualda Grillone in persona della titolare e dei suoi praticanti iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza dichiara di rispettare nell'esercizio della propria attività professionale il Codice Deontologico forense (reperibile anche al relativo sito web www.consiglionazionaleforense.it) e di applicare le vigenti tariffe professionali.

Il presente sito è stato realizzato in conformità a quanto previsto dal codice di deontologia forense nella sua versione aggiornata. Il codice è consultabile anche presso il sito del Consiglio Nazionale Forense all'indirizzo: www.consiglionazionaleforense.it.

Il responsabile dei contenuti e della gestione dell'attività on line dello Studio è l'avvocato Romualda Grillone, che si impegna espressamente al rispetto del predetto codice.

Le attività professionali dello studio legale, comprese le consulenze on-line, sono coperte da una polizza di responsabilità civile per rischi professionali, stipulata con Assicurazioni Generali Spa.

L'avvocato, prima di accettare qualsiasi incarico , si riserva di verificare la sua disponibilità in merito, anche con riferimento alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità con altri incarichi già accettati.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale ai sensi dell'art.9 Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, pubblicato in G.U. 19 del 24/1/2012, commi da 1 a 4 che di seguito si riportano:

  1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullità della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  3. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
  4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.


Si riportano anche le precedenti abrogate tariffe professionali previste dal D.M. 8-4-2004 n. 127.

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